Agevolazioni fiscali per le imprese
I. Donazione in denaro:
E’ possibile dedurre dal proprio reddito le donazione a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui
(art. 14 comma 1 della legge 80 del 14/05/2005)
OPPURE
E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 Euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato
(art. 100 comma 2 lett. h del Dpr 917/86)
II. Donazione in natura:
E’ possibile dedurre dal proprio reddito le donazione a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.
(arl 14 comma 1 della legge 80 del 14/05/2005)
OPPURE
E’ possibile dedurre le donazioni, il cui costo specifico complessivo non sia superiore a 1.032,91 €, per un importo non superiore a 2.065,83 Euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
(art. 13 comma 3 del Dlgs 460/97)
Per la cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa non vi è un vincolo di costo.
(art. 13 comma 2 del Dlgs 460/97)
III. Volontariato d’impresa:
Sono deducibili le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
(DPR 917/1986, art. 100, comma 2 lett. i)
IV. Payroll giving – donazioni in busta paga:
Agevolazioni fiscali previste per le donazioni in denaro degli individui.
V. Sponsorizzazioni:
I costi sostenuti dall’impresa sono da considerare interamente deducibili dal reddito come costi inerenti ad una particolare tecnica di vendita.
(Risoluzione n. 356 del 14 novembre 2002 – DPR 917/86, articolo 75 comma 5)
VI. Cause Related Marketing:
Partendo dal presupposto che il contratto di Cause Related Marketing debba essere assimilato al contratto di sponsorizzazione, i costi sostenuti dall’impresa nell’ambito della campagna CRM sono da considerare interamente deducibili dal reddito come costi inerenti ad una particolare tecnica di vendita.
(Risoluzione n. 356 del 14 novembre 2002 – DPR 917/86, articolo 75 comma 5)
VII. Natale Aziende:
Agevolazioni fiscali previste per le donazioni in denaro delle aziende.




